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Spiagge

Ordinanza di balneazione + Allegato all'Ordinanza

PUD

MODULISTICA

DEMANIO MARITTIMO con finalità TURISTICO RICREATIVA
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13.11.2006, n. 22 il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, per le concessioni demaniali di durata pari o inferiore a 6 anni.
In particolare, il Comune:
a) provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
b) attende alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
c) esercita le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;
d) comunica alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) di cui all'articolo 6 della L.R. 22/2006.
Più nel dettaglio e non esaustivamente sono riservati a i Comuni per le concessioni di durata fino a sei anni dalla tipologia delle opere che si intende realizzare:
• il rilascio ed il rinnovo delle concessioni;
• i provvedimenti di decadenza dai titoli concessori;
• i provvedimenti di revoca;
• i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni al contenuto della concessione;
• l’autorizzazione al subingresso nelle concessioni;
• l’autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie e specialistiche nell’ambito della concessione;
• l’autorizzazione al posizionamento nelle aree demaniali concesse di attrezzature ludiche non fisse quali beach volley, giochi per bambini e similari;
• la determinazione dei canoni e la richiesta del relativo pagamento;
• il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative;
• il rilascio di titoli concessori per l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
• il nulla osta all’esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo;
• l’avvio delle procedure per l’eventuale incameramento delle opere erette sul suolo demaniale quando venga a cessare la concessione;
• il controllo sulle attività di livellamento degli arenili in concessione, ammesso nel caso in cui non vi sia apporto di altri materiali, previa comunicazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam, da parte dei concessionari;
• l’autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale a seguito di fenomeni erosivi; al fine di regolamentare le attività di approvvigionamento dei materiali idonei al ripristino del profilo costiero o all’ampliamento dell’arenile, il Comune stipula appositi accordi con operatori privati o pubblici;
• la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all’uso pubblico e gratuito, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
• l’emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
• la determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
• l’adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali, indispensabili alla tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica (pulizia, servizi igienici, assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio, posti di primo soccorso, ecc.);
• il rilascio del nulla osta per l’esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29;
• la predisposizione dell’ordinanza di balneazione in coordinamento con l’Autorità marittima.

Concess

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